Elenchiamo di seguito i soggetti equiparati ai lavoratori dipendenti, indicando a chi competono i relativi obblighi di prevenzione. Nei casi più particolari sono indicate le sanzioni previste nel caso di inadempienza.
Somministrazione di Lavoro (D.Lgs. 276/03 art. 20)
Tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell’utilizzatore; egli è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza e deve informare il lavoratore nel caso la mansione a cui è adibito richieda una sorveglianza medica speciale o comporti rischi specifici.
Restano in capo al somministratore:
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informazione sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale
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formazione e addestramento all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per la quale i lavoratori vengono assunti. Tale obbligo può essere adempiuto, in alternativa, dall’utilizzatore (eventualmente va indicato nel contratto)
Lavoratore in Distacco (D.Lgs. 276/03 art. 30)
tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario
Restano in capo al distaccante:
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Informazione e formazione sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato.
Il personale delle pubbliche amministrazioni che presta servizio presso altre amministrazioni pubbliche, organi o autorità nazionali, gli obblighi sono a carico del datore di lavoro designato dall’amministrazione, organo o autorità ospitante.
Lavoratori a Progetto, Collaboratori Coordinati e Continuativi
Gli obblighi si applicano se la prestazione lavorativa si svolge nei luoghi di lavoro del committente.
Prestazioni Occasionali di Tipo Accessorio
Si applicano tutte le norme in materia di sicurezza e tutela della salute
Sono esclusi: piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l’insegnamento privato supplementare e l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.
Lavoratori a Domicilio, addetti dei Condomini
trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione, fornitura dei necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate.
Se il datore di lavoro fornisce attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III del D.Lgs. 81/08.
Lavoro a Distanza
si applicano le disposizioni di cui al titolo VII (videoterminali), indipendentemente dall’ambito in cui si svolge la prestazione stessa. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III.
I lavoratori a distanza devono essere informati dal datore di lavoro circa le politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine alle esigenze relative ai videoterminali ed applicano correttamente le direttive aziendali di sicurezza.
Cooperative Sociali
Nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco, le disposizioni sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività. Entro il 31 dicembre 2010 è prevista la emanazione di un Decreto apposito.
Attivitá Particolari
Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché nell’ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli uffici all’estero e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative.
Lavoratori Autonomi
I lavoratori autonomi, devono:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08 – titolo III;
Sanzione: arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 600 euro
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08 – titolo III;
Sanzione: Arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 600 euro
c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto. Essi devono osservare gli obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione.
Sanzione: amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro
Gli stessi soggetti, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:
a) beneficiare della sorveglianza sanitaria;
b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
Imprese Familiari, Coltivatori Diretti, artigiani e Piccoli Commercianti
Gli appartenenti all’impresa familiare, i coltivatori diretti del fondo, i soci di società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti, devono:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08 – titolo III;
Sanzione: arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 600 euro i componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08 – titolo III;
Sanzione: Arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 600 euro i componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti
c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità
Sanzione: amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro
Gli stessi soggetti, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:
a) beneficiare della sorveglianza sanitaria;
b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
Volontari
Nella prima stesura del D.Lgs. 81/08 i volontari erano equiparati ai lavoratori dipendenti; con l’entrata in vigore del D.Lgs. 106/09, essi sono equiparati ai lavoratori autonomi. Non è quindi necessario considerare gli stessi obblighi dei lavoratori autonomi.
I volontari che prestano la propria attività tramite l’organizzazione di volontariato, senza fini di lucro ed esclusivamente per fini di solidarietà (di cui alla Legge 1° agosto 1991, n. 266) e volontari che effettuano servizio civile devono:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08 – titolo III;
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08 – titolo III;
c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.
Gli stessi soggetti, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:
a) beneficiare della sorveglianza sanitaria;
b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
Con accordi tra il volontario e l’associazione di volontariato o l’amministrazione del servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela.
Qualora il volontario svolga la propria prestazione nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a:
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fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
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adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre attività che si svolgano nell’ambito della medesima organizzazione.